Halaesa Nebrodi 25/08/2025
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"La pausa ferragostana ha offerto lo spunto all’ottimo Saverio Panzica, di fare il punto sulla “Nuova LEGGE DELLA REGIONE SICILIANA 25 FEBBRAIO 2025, N. 6. – (AGGIORNATA DALL’ARTICOLO 5 DELLA L.R. 12/05/2025, N, 22. E SUI DECRETI DELL’ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO: DEL 25 GIUGNO 2025 N. 2014 E DEL 7 AGOSTO 2025 N. 2724).
Uno studio dettagliato e riepilogativo delle variazioni sollecitate e condivise con imprese e con lo stesso assessorato regionale al Turismo. Ovviamente – ricorda Panzica – si rimane in attesa di quanto indicato nel D.A. 2724/2025 “Art. 9 – Il competente Servizio 3 “Osservatorio Turistico e dello Sport” del Dipartimento regionale del turismo dovrà provvedere alla redazione dell’apposito testo coordinato che sarà pubblicato per esteso nel sito istituzionale dell’Amministrazione regionale. Il provvedimento sarà pubblicato sul sito del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ai sensi dell’articolo 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, ed in forma integrale nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana“.
Il primo problema da affrontare riguarda la mancanza di norme transitorie che tutelino i parametri di classifica precedentemente attribuiti prima della pubblicazione della L.R. n.6/2025 e del D.A. n. 2014/2025. e dal successivo decreto n. 2724 del 07/08/2025 – in particolare per i posti letto nei locali comuni. Come disposto dall’articolo 40 comma 2 della L.R. n. 6/2025 – l’assenza di norme transitorie che tutelino chi ha operato con i precedenti decreti di classifica causerebbe la perdita di numerosi posti letto nelle: residenze turistico alberghiere – nelle case per vacanze – negli esercizi di affittacamere.
LOCAZIONI TURISTICHE
NON SI APPLICANO ALLE LOCAZIONI TURISTICHE – SVOLTE SIA DA PERSONE FISICHE (SENZA PARTITA IVA) CHE DA PERSONE GIURIDICHE (CON PARTITA IVA) – COME INDICATO: Nell’allegato “A” al D.A. n. 2104 del 25.06.2025 nel titolo del paragrafo 1.2 le parole “ivi comprese le locazioni turistiche” sono soppresse.
CONSEGUENTEMENTE
All’articolo 5 del D.A. n. 2104 del 25.06.2025 le parole “Ai fini dell’individuazione dei requisiti per l’attribuzione della classifica, descritti nell’Allegato “A” al presente decreto, sono altre strutture turistico-ricettive le dimore destinate in tutto o in parte a locazioni turistiche” sono soppresse. DI FATTO – VENGONO ESCLUSE LE LOCAZIONI TURISTICHE – ANCHE – DALL’INSERIMENTO NELLA TIPOLOGIA “ALTRE STRUTTURE RICETTIVE” DI FATTO LE LOCAZIONI TURISTICHE NON SONO STRUTTURE RICETTIVE.
Nell’allegato “A” al D.A. n. 2104 del 25.06.2025 al paragrafo 1.2 dopo le parole “Tutti i materassi ignifughi di tutte le strutture turistico-ricettive elencate al punto 1.1 del presente Decreto” le parole “ivi comprese le locazioni turistiche” sono soppresse.
Nell’allegato “B” al D.A. n. 2104 del 25.06.2025 le parole “e del regolamento di condominio, o dichiarazione dell’amministratore di condomino” sono soppresse.
Ogni camera, se sprovvista di bagno privato, dovrà prevedere al suo interno un lavabo con acqua corrente calda e fredda.
Per garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità, anche ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche, le disposizioni di cui al D.M. 14 giugno 1989, n. 236, si applicano alle strutture turistico-ricettive di cui alla L.R. n. 6/2025, ove ricomprese nell’ambito di riferimento previsto dall’articolo 1. Si ricorda che le locazioni turistiche non sono soggette alla normativa sull’abbattimento delle “barriere architettoniche” legge n. 13/1989 e dal decreto del Ministero dei Lavori pubblici n. 236/1989, attuativo della stessa legge. In quanto D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia Art. 77 (L) – Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici 1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2. Trattandosi di singole unità abitative non sussiste l’obbligo citato.
Almeno un televisore di 32 pollici – adeguamento entro 3 anno dal D.A. 2104 (pubblicato in gazzetta ufficiale della Regione Siciliana il 4 luglio 2025).
POSTI LETTO NELLE LOCAZIONI TURISTICHE
COME DISPOSTO NELL’ALLEGATO B DEL D.A. 2104/2025 I POSTI LETTO DELLE LOCAZIONI TURISTICHE SONO I SEGUENTI: – le camere singole devono avere una superficie minima di mq. 9,00; – le camere doppie o matrimoniali devono avere una superficie minima di mq. 14,00; – le camere triple devono avere una superficie minima di mq. 20,00; – le camere quadruple devono avere una superficie minima di mq. 26,00; Decreto Ministero della Sanità 5 luglio 1975. L’alloggio mono stanza per una persona deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28,00, e non inferiore a mq. 38,00 per alloggio destinato a due persone;
– i locali devono essere dotati di soggiorno le cui dimensioni non possono essere inferiori, , a mq. 14,00 per il soggiorno
STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE: CASE/APPARTAMENTI PER VACANZE – ESERCIZI DI AFFITTACAMERE – BED AND BREAKFAST
Per il calcolo delle superfici minime di tutte le “strutture turistico ricettive situate in locali di civile abitazione” classificate al catasto in categoria A, ad eccezione delle Case per ferie, degli Ostelli e dei Rifugi, si applicano le disposizioni di cui al D.M. 5 luglio 1975. In particolare: – l’alloggio mono stanza per una persona deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28,00, e non inferiore a mq. 38,00 per alloggio destinato a due persone;
– i locali devono essere dotati di soggiorno e cucina le cui dimensioni non possono essere inferiori, rispettivamente, a mq. 14,00 per il soggiorno e mq. 5,00 per la cucina; nei soggiorni e nelle cucine degli alloggi pluri stanza non sono ammessi letti;
– le camere da letto devono avere una superficie minima di mq. 9,00, se per una persona, e di mq. 14,00, se per due persone; per ogni posto letto aggiunto dovranno considerarsi ulteriori mq. 6,00 sino al limite massimo di 4 posti letto non sovrapponibili per stanza;
Ogni camera, se sprovvista di bagno privato, dovrà prevedere al suo interno un lavabo con acqua corrente calda e fredda. “Nelle strutture turistico-ricettive alberghiere”. Pertanto vengono esclusi CASE/APPARTAMENTI PER VACANZE – ESERCIZI DI AFFITTACAMERE – BED AND BREAKFAST.
Per garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità, anche ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche, le disposizioni di cui al D.M. 14 giugno 1989, n. 236, si applicano alle strutture turistico-ricettive di cui alla L.R. n. 6/2025, ove ricomprese nell’ambito di riferimento previsto dall’articolo 1. OVVERO: “ si applicano le condizioni fissate all’art. 5, punto 5.1 del D.M n. 236/89. A tal fine nelle unità immobiliari visitabili deve essere consentito l’accesso, da parte di persona su sedia a ruote, alla zona di soggiorno o di pranzo, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento. Dovrà essere assicurata la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione, quali soggiorno o pranzo, di servizio ed incontro, e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. I criteri di progettazione dovranno assicurare la rispondenza ai punti 4.1.1, 4.1.6, 4.1.9, 4.2 del D.M n. 236/89 ed alle relative specifiche dimensionali e/o soluzioni tecniche.
Dovrà essere presente un adeguato numero di servizi igienico-sanitari distinti per sesso preceduti da antibagno; dovrà essere previsto anche un servizio igienico-sanitario da destinare ai soggetti diversamente abili. Nelle strutture turistico-ricettive dotate di spazi comuni a disposizione degli ospiti e/o del pubblico (hall, reception, aree soggiorno e/o svago, sale colazione e/o ristorante, ecc…), con espressa esclusione degli spazi comuni interni facenti parte di singole unità abitative (ovvero singoli immobili con sub catastale da A/1 a A/11 escluso A/10. CONSEGUENTEMENTE SONO ESLUSI: CASE/APPARTAMENTI PER VACANZE – ESERCIZI DI AFFITTACAMERE – BED AND BREAKFAST
Le strutture turistico-ricettive site in locali di civile abitazione all’interno di condomini, all’atto della dichiarazione di inizio attività devono presentare, al Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo, il regolamento di condominio che non vieta lo svolgimento di attività turistico-ricettive e/o di attività imprenditoriali all’interno dello stesso. In assenza di regolamento di condominio, si dovrà presentare apposita attestazione dell’amministratore del condominio che assevera l’assenza del suddetto regolamento e l’assenza di cause ostative allo svolgimento della relativa attività turistico ricettiva.
Le unità abitative delle strutture turistico-ricettive devono essere dotate di almeno un televisore della dimensione minima di 32 pollici. Tutte le strutture turistico-ricettive già classificate alla data di pubblicazione del presente decreto devono adeguare le dimensioni minime dei televisori entro il triennio successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.
I materassi utilizzati in tutte le strutture ricettive di cui al punto 1.1 del presente Decreto, devono essere ignifughi e omologati nella classe 1IM; ciascun materasso deve essere corredato dal certificato rilasciato dal Ministero dell’Interno. Tutte le strutture turistico-ricettive di nuova classificazione devono dotarsi di materassi con altezza almeno pari a cm. 22,00. Tutte le strutture turistico-ricettive già classificate devono adeguare le dimensioni minime dei materassi entro il triennio successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.
DIVANI LETTO D.A. n. 2104/2025 1.2 pagina 11 “Sono ammessi, all’interno di tutte le strutture turistico-ricettive come dettagliate al superiore punto 1.1, i divani letto e le poltrone letto purché dotate di materassi dello spessore almeno pari a cm. 20,00”.
DEFRIBILLATORI dal 30 giugno 2026 dovranno essere presenti in tutte le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, escluse le case per vacanze e le locazioni turistiche, in ottemperanza alla legge 13 agosto 2021, n. 116 che disciplina La normativa italiana sui defibrillatori. Chi può utilizzare il defibrillatore?
La legge del 4 agosto 2021, n. 116, rappresenta una svolta nel campo dei defibrillatori. Questa legge stabilisce che in caso di arresto cardiaco, anche solo sospetto, e in assenza di personale sanitario o non sanitario formato, è consentito l’uso del defibrillatore anche a una persona non formata. L’articolo 54 del codice penale sancisce la non punibilità delle azioni intraprese da chi agisce in stato di necessità nel tentativo di prestare soccorso e salvare una persona in grave pericolo, proprio come nel caso di arresto cardiaco.
Questo significa che chiunque si trovi di fronte a un’urgenza cardiaca può utilizzare il defibrillatore senza timore di conseguenze legali, anche senza aver seguito corsi di formazione specifici. La legge del 2021 offre quindi protezione e incoraggia le persone a intervenire prontamente in queste situazioni critiche.
BED AND BREAKFAST – La Regione Siciliana, con l’articolo 41 della legge regionale n. 2/2002, ha fatto una scelta precisa che ha ribadito con la legge regionale n. 6/2025 e con il D.A. n. 2104/2025. Ovvero considerare i B&B come aziende ricettive come previsto dall’articolo 3 della predetta L.R. 27/1996 (si ricorda che le aziende, in generale, possono svolgere la loro attività, esclusivamente, con partita IVA e codice ATECO per i B&B 55.20.41). Conseguentemente, essendo stati inseriti nella disciplina delle strutture ricettive dalla Regione Siciliana, rientrano nel contesto delle competenze residuali delle regioni di cui all’articolo 117 comma quarto della Costituzione a seguito della legge costituzionale n. 3/2001. 3.
Come disposto dall’art. 22 comma 3 della L.R. n. 6/2025, “nei periodi di sospensione dell’attività ai sensi del primo periodo del comma 7 dell’articolo 9 e nei periodi di chiusura i locali dei bed & breakfast possono essere oggetto di locazione di natura transitoria ai sensi dell’articolo 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni.
I contratti di natura transitoria possono essere applicati solo nei comuni che hanno ottemperato alle disposizioni del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2017 e sono riservati, esclusivamente, per esigenze di lavoro. Il periodo di locazione varia da un minimo di 30 giorni a un massimo di 18 mesi e sono soggetti a registrazione presso l’Agenzia delle Entrate ma non sono soggetti al sistema ALLOGGIATI WEB, ci pensa l’Agenzia delle Entrate a comunicare i nomi dei locatari alle Questure.
Nell’allegato “A” al D.A. n. 2104 del 25.06.2025 al paragrafo 9) le parole “non possono superare un massimo di 270 giorni nell’arco dell’anno solare di cui almeno 90 consecutivi” sono sostituite dalle parole “sono disciplinati ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 25 febbraio 2025 n. 6”. Conseguentemente, sarà il titolare a decidere in quali periodi dell’anno opererà con apertura stagionale se non decide di lavorare tutto l’anno solare: così recita l’articolo 4 della legge regionale n. 6/2025: Art. 4. Periodi di apertura. 1. I periodi di apertura delle strutture turistico-ricettive si distinguono in annuali e stagionali. Per apertura annuale si intende un periodo di apertura superiore a duecentosettanta giorni complessivi nell’arco dell’anno solare. Per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non superiore a duecento settanta giorni complessivi nell’arco dell’anno solare di cui almeno novanta consecutivi. 2. Il titolare dell’attività comunica al dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, tramite posta elettronica certificata, le date di aperturae chiusura della struttura turistico-ricettiva.
PROBLEMATICA VILLAGGI ALBERGO – Durante l’incontro tra le Associazioni di categoria e l’Assessorato del turismo dello sport e dello spettacolo della Regione Siciliana lo stesso Assessorato ha ribadito che li “Villaggi turistici” verranno inseriti tra le strutture extralberghiere (sarebbe stato meglio creare una sezione “strutture ricettive all’aria aperta, come definite del Regolamento dell’Unione europea n. 692/2011 aggiornato dal Regolamento n. 1681/2019). D.A. N. 2014 25/06/2025 ALLEGATO A – 2) STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALBERGHIERE
Restiamo, comunque, in attesa di quanto indicato nel D.A. 2724/2025 “Art. 9 Il competente Servizio 3 “Osservatorio Turistico e dello Sport” del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo dovrà provvedere alla redazione dell’apposito testo coordinato che sarà pubblicato per esteso nel sito istituzionale dell’Amministrazione regionale. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ai sensi dell’articolo 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, ed in forma integrale nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
“E, per favore – conclude Saverio Panzica, che ringraziamo anche a nome dei nostri lettori – non parliamo di Testi Unici ma di testo coordinato dei decreti 2104 e 2724 entrambi del 2025. I testi unici sono ben altro: Sicurezza – Beni culturali ed ambientali – Imposte e redditi – Leggi pubblica sicurezza etc”."Fonte: travelnostop.com