Un Piano d'azione per Halaesa-Nebrodi

Il territorio a confronto per una visione di sviluppo turistico rigenerativo integrato

Halaesa Nebrodi 14/09/2024 0

Vogliamo che il nostro territorio, identificato come Halaesa-Nebrodi, sia coeso e lavori verso un progetto di sviluppo rigenerativo comune: diventare destinazione turistica.
Questo è il tema fondamentale che ha ispirato la genesi della visione e i due momenti che ad essa sono seguiti: il convegno sulla Cultura dell'ospitalità nelle aree interne del 26 gennaio di quest'anno e la presentazione del GMT™Halaesa-Nebrodi col relativo sito, avvenuta appena tre mesi dopo, il 29 aprile.
Sono stati mesi intensi e impegnativi costellati da incontri, scambi d'idee, interazioni e crescita che hanno creato le basi per sviluppare ed integrare il progetto per approdare, quindi, alla tappa di sabato 21, ospiti del comune di Castel di Lucio e del sindaco Giuseppe Giordano che ringrazio per la disponibilità e per la condivisione della visione.

L'evento è diviso in due momenti distinti che, tuttavia, si integrano l'uno con l'altro: il primo è rivolto ai Sindaci del territorio, il secondo agli operatori.
Nell'incontro mattutino, insieme ai Sindaci, cominceremo a definire e conoscere lo strumento fondamentale attraverso il quale potremo avviare un percorso rigenerativo, in chiave turistica, del nostro territorio: il Piano d'azione per il territorio di Halaesa-Nebrodi.
Sarà un primo momento di ascolto e di confronto durante il quale condivideremo le istanze e le progettualità proposte dalle singole amministrazioni comunali integrandole e incrociandole con la nostra visione di sviluppo turistico e trasformativo del territorio. 
I Sindaci e gli amministratori tutti, in quanto veri ed autentici conoscitori del proprio territorio, sono gli elementi fondamentali dai quali partire per redigere un efficace e convincente Piano d'azione: il loro ascolto, ma anche il reciproco ascolto, è il presupposto fondamentale per conoscere quali misure essi hanno intrapreso e intendono intraprendere per sviluppare turisticamente il proprio comune e dalla loro voce ascolteremo e condivideremo anche le criticità sulle quali bisogna lavorare per migliorare la qualità di vita di residenti e visitatori.
Attraverso la community di Territori e italianità e grazie alla grande esperienza maturata negli anni da Andrea Succi cercheremo di individuare, insieme, quale sarà la strada percorrere e quali le iniziative da intraprendere utili alla crescita del nostro territorio, in un'ottica condivisa che tenga conto delle peculiarità di ciascun comune, incanalata nell'alveo di un progetto complessivo che abbia come obiettivo finale quello di diventare destinazione turistica.

L'evento pomeridiano che, come dicevo prima, si interseca col primo, è rivolto a tutte le attività che, a titolo diverso, operano o intendono operare nel settore turistico. Un'offerta turistica integrata ha bisogno di numerosi attori: ristoratori, strutture ricettive, artigiani, guide turistiche e naturalistiche, associazioni, info-point, botteghe con prodotti tipici e souvenir, attività commerciali, professionalità turistiche, servizi turistici e, non vi sembri una forzatura, semplici cittadini disposti ad accogliere i visitatori con un sorriso. Tutto questo fa di noi una Comunità ospitale, ovvero il frutto di una virtuosa collaborazione che sia sinonimo di qualità, sostenibilità e calore umano perché insieme promuoviamo un turismo sostenibile e inclusivo, valorizziamo il territorio e miglioriamo l'offerta turistica attraverso un'accoglienza di qualità. 

Nella veste di CCT™ di Halaesa-Nebrodi ringrazio fin d'ora le decine di operatori coinvolti che hanno già sposato con entusiasmo il progetto che ho loro proposto e, alla luce di queste e altre considerazioni,  invito tutti gli operatori del territorio Halaesa-Nebrodi che non ho potuto ancora raggiungere a partecipare all'incontro pomeridiano che inizierà alle 15.30 presso il Teatro Nino Martoglio così da conoscere a fondo il nostro progetto, convogliando le nostre e le vostre energie positive in un percorso di crescita il più esteso e condiviso possibile.

Conosci gli Operatori e il Progetto del GMT˜Halaesa-Nebrodi.

Potrebbero interessarti anche...

Halaesa Nebrodi 25/08/2025

Le Locazioni Turistiche alla luce della Legge Regione Sicilia n.6 del 25 febbraio 2025

"La pausa ferragostana ha offerto lo spunto all’ottimo Saverio Panzica, di fare il punto sulla “Nuova LEGGE DELLA REGIONE SICILIANA 25 FEBBRAIO 2025, N. 6. – (AGGIORNATA DALL’ARTICOLO 5 DELLA L.R. 12/05/2025, N, 22. E SUI DECRETI DELL’ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO: DEL 25 GIUGNO 2025 N. 2014 E DEL 7 AGOSTO 2025 N. 2724).

Uno studio dettagliato e riepilogativo delle variazioni sollecitate e condivise con imprese e con lo stesso assessorato regionale al Turismo. Ovviamente – ricorda Panzica – si rimane in attesa di quanto indicato nel D.A. 2724/2025 “Art. 9 – Il competente Servizio 3 “Osservatorio Turistico e dello Sport” del Dipartimento regionale del turismo dovrà provvedere alla redazione dell’apposito testo coordinato che sarà pubblicato per esteso nel sito istituzionale dell’Amministrazione regionale. Il provvedimento sarà pubblicato sul sito del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ai sensi dell’articolo 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, ed in forma integrale nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana“.

Il primo problema da affrontare riguarda la mancanza di norme transitorie che tutelino i parametri di classifica precedentemente attribuiti prima della pubblicazione della L.R. n.6/2025 e del D.A. n. 2014/2025. e dal successivo decreto n. 2724 del 07/08/2025 – in particolare per i posti letto nei locali comuni. Come disposto dall’articolo 40 comma 2 della L.R. n. 6/2025 – l’assenza di norme transitorie che tutelino chi ha operato con i precedenti decreti di classifica causerebbe la perdita di numerosi posti letto nelle: residenze turistico alberghiere – nelle case per vacanze – negli esercizi di affittacamere.

LOCAZIONI TURISTICHE

NON SI APPLICANO ALLE LOCAZIONI TURISTICHE – SVOLTE SIA DA PERSONE FISICHE (SENZA PARTITA IVA) CHE DA PERSONE GIURIDICHE (CON PARTITA IVA) – COME INDICATO: Nell’allegato “A” al D.A. n. 2104 del 25.06.2025 nel titolo del paragrafo 1.2 le parole “ivi comprese le locazioni turistiche” sono soppresse.

CONSEGUENTEMENTE

  • All’articolo 5 del D.A. n. 2104 del 25.06.2025 le parole “Ai fini dell’individuazione dei requisiti per l’attribuzione della classifica, descritti nell’Allegato “A” al presente decreto, sono altre strutture turistico-ricettive le dimore destinate in tutto o in parte a locazioni turistiche” sono soppresse. DI FATTO – VENGONO ESCLUSE LE LOCAZIONI TURISTICHE – ANCHE – DALL’INSERIMENTO NELLA TIPOLOGIA “ALTRE STRUTTURE RICETTIVE” DI FATTO LE LOCAZIONI TURISTICHE NON SONO STRUTTURE RICETTIVE.
  • Nell’allegato “A” al D.A. n. 2104 del 25.06.2025 al paragrafo 1.2 dopo le parole “Tutti i materassi ignifughi di tutte le strutture turistico-ricettive elencate al punto 1.1 del presente Decreto” le parole “ivi comprese le locazioni turistiche” sono soppresse.
  • Nell’allegato “B” al D.A. n. 2104 del 25.06.2025 le parole “e del regolamento di condominio, o dichiarazione dell’amministratore di condomino” sono soppresse.
  • Ogni camera, se sprovvista di bagno privato, dovrà prevedere al suo interno un lavabo con acqua corrente calda e fredda.
  • Per garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità, anche ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche, le disposizioni di cui al D.M. 14 giugno 1989, n. 236, si applicano alle strutture turistico-ricettive di cui alla L.R. n. 6/2025, ove ricomprese nell’ambito di riferimento previsto dall’articolo 1. Si ricorda che le locazioni turistiche non sono soggette alla normativa sull’abbattimento delle “barriere architettoniche” legge n. 13/1989 e dal decreto del Ministero dei Lavori pubblici n. 236/1989, attuativo della stessa legge. In quanto D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia Art. 77 (L) – Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici 1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2. Trattandosi di singole unità abitative non sussiste l’obbligo citato.
  • Almeno un televisore di 32 pollici – adeguamento entro 3 anno dal D.A. 2104 (pubblicato in gazzetta ufficiale della Regione Siciliana il 4 luglio 2025).

POSTI LETTO NELLE LOCAZIONI TURISTICHE

COME DISPOSTO NELL’ALLEGATO B DEL D.A. 2104/2025 I POSTI LETTO DELLE LOCAZIONI TURISTICHE SONO I SEGUENTI: – le camere singole devono avere una superficie minima di mq. 9,00; – le camere doppie o matrimoniali devono avere una superficie minima di mq. 14,00; – le camere triple devono avere una superficie minima di mq. 20,00; – le camere quadruple devono avere una superficie minima di mq. 26,00; Decreto Ministero della Sanità 5 luglio 1975. L’alloggio mono stanza per una persona deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28,00, e non inferiore a mq. 38,00 per alloggio destinato a due persone;

– i locali devono essere dotati di soggiorno le cui dimensioni non possono essere inferiori, , a mq. 14,00 per il soggiorno

STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE: CASE/APPARTAMENTI PER VACANZE – ESERCIZI DI AFFITTACAMERE – BED AND BREAKFAST

  • Per il calcolo delle superfici minime di tutte le “strutture turistico ricettive situate in locali di civile abitazione” classificate al catasto in categoria A, ad eccezione delle Case per ferie, degli Ostelli e dei Rifugi, si applicano le disposizioni di cui al D.M. 5 luglio 1975. In particolare: – l’alloggio mono stanza per una persona deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28,00, e non inferiore a mq. 38,00 per alloggio destinato a due persone;

– i locali devono essere dotati di soggiorno e cucina le cui dimensioni non possono essere inferiori, rispettivamente, a mq. 14,00 per il soggiorno e mq. 5,00 per la cucina; nei soggiorni e nelle cucine degli alloggi pluri stanza non sono ammessi letti;

– le camere da letto devono avere una superficie minima di mq. 9,00, se per una persona, e di mq. 14,00, se per due persone; per ogni posto letto aggiunto dovranno considerarsi ulteriori mq. 6,00 sino al limite massimo di 4 posti letto non sovrapponibili per stanza;

  • Ogni camera, se sprovvista di bagno privato, dovrà prevedere al suo interno un lavabo con acqua corrente calda e fredda. “Nelle strutture turistico-ricettive alberghiere”. Pertanto vengono esclusi CASE/APPARTAMENTI PER VACANZE – ESERCIZI DI AFFITTACAMERE – BED AND BREAKFAST.
  • Per garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità, anche ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche, le disposizioni di cui al D.M. 14 giugno 1989, n. 236, si applicano alle strutture turistico-ricettive di cui alla L.R. n. 6/2025, ove ricomprese nell’ambito di riferimento previsto dall’articolo 1. OVVERO: “ si applicano le condizioni fissate all’art. 5, punto 5.1 del D.M n. 236/89. A tal fine nelle unità immobiliari visitabili deve essere consentito l’accesso, da parte di persona su sedia a ruote, alla zona di soggiorno o di pranzo, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento. Dovrà essere assicurata la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione, quali soggiorno o pranzo, di servizio ed incontro, e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. I criteri di progettazione dovranno assicurare la rispondenza ai punti 4.1.1, 4.1.6, 4.1.9, 4.2 del D.M n. 236/89 ed alle relative specifiche dimensionali e/o soluzioni tecniche.
  • Dovrà essere presente un adeguato numero di servizi igienico-sanitari distinti per sesso preceduti da antibagno; dovrà essere previsto anche un servizio igienico-sanitario da destinare ai soggetti diversamente abili. Nelle strutture turistico-ricettive dotate di spazi comuni a disposizione degli ospiti e/o del pubblico (hall, reception, aree soggiorno e/o svago, sale colazione e/o ristorante, ecc…), con espressa esclusione degli spazi comuni interni facenti parte di singole unità abitative (ovvero singoli immobili con sub catastale da A/1 a A/11 escluso A/10. CONSEGUENTEMENTE SONO ESLUSI: CASE/APPARTAMENTI PER VACANZE – ESERCIZI DI AFFITTACAMERE – BED AND BREAKFAST
  • Le strutture turistico-ricettive site in locali di civile abitazione all’interno di condomini, all’atto della dichiarazione di inizio attività devono presentare, al Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo, il regolamento di condominio che non vieta lo svolgimento di attività turistico-ricettive e/o di attività imprenditoriali all’interno dello stesso. In assenza di regolamento di condominio, si dovrà presentare apposita attestazione dell’amministratore del condominio che assevera l’assenza del suddetto regolamento e l’assenza di cause ostative allo svolgimento della relativa attività turistico ricettiva.
  • Le unità abitative delle strutture turistico-ricettive devono essere dotate di almeno un televisore della dimensione minima di 32 pollici. Tutte le strutture turistico-ricettive già classificate alla data di pubblicazione del presente decreto devono adeguare le dimensioni minime dei televisori entro il triennio successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.
  • I materassi utilizzati in tutte le strutture ricettive di cui al punto 1.1 del presente Decreto, devono essere ignifughi e omologati nella classe 1IM; ciascun materasso deve essere corredato dal certificato rilasciato dal Ministero dell’Interno. Tutte le strutture turistico-ricettive di nuova classificazione devono dotarsi di materassi con altezza almeno pari a cm. 22,00. Tutte le strutture turistico-ricettive già classificate devono adeguare le dimensioni minime dei materassi entro il triennio successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.
  • DIVANI LETTO D.A. n. 2104/2025 1.2 pagina 11 Sono ammessi, all’interno di tutte le strutture turistico-ricettive come dettagliate al superiore punto 1.1, i divani letto e le poltrone letto purché dotate di materassi dello spessore almeno pari a cm. 20,00”.
  • DEFRIBILLATORI dal 30 giugno 2026 dovranno essere presenti in tutte le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, escluse le case per vacanze e le locazioni turistiche, in ottemperanza alla legge 13 agosto 2021, n. 116 che disciplina La normativa italiana sui defibrillatori. Chi può utilizzare il defibrillatore?

La legge del 4 agosto 2021, n. 116, rappresenta una svolta nel campo dei defibrillatori. Questa legge stabilisce che in caso di arresto cardiaco, anche solo sospetto, e in assenza di personale sanitario o non sanitario formato, è consentito l’uso del defibrillatore anche a una persona non formata. L’articolo 54 del codice penale sancisce la non punibilità delle azioni intraprese da chi agisce in stato di necessità nel tentativo di prestare soccorso e salvare una persona in grave pericolo, proprio come nel caso di arresto cardiaco.

Questo significa che chiunque si trovi di fronte a un’urgenza cardiaca può utilizzare il defibrillatore senza timore di conseguenze legali, anche senza aver seguito corsi di formazione specifici. La legge del 2021 offre quindi protezione e incoraggia le persone a intervenire prontamente in queste situazioni critiche.

  • BED AND BREAKFAST – La Regione Siciliana, con l’articolo 41 della legge regionale n. 2/2002, ha fatto una scelta precisa che ha ribadito con la legge regionale n. 6/2025 e con il D.A. n. 2104/2025. Ovvero considerare i B&B come aziende ricettive come previsto dall’articolo 3 della predetta L.R. 27/1996 (si ricorda che le aziende, in generale, possono svolgere la loro attività, esclusivamente, con partita IVA e codice ATECO per i B&B 55.20.41). Conseguentemente, essendo stati inseriti nella disciplina delle strutture ricettive dalla Regione Siciliana, rientrano nel contesto delle competenze residuali delle regioni di cui all’articolo 117 comma quarto della Costituzione a seguito della legge costituzionale n. 3/2001. 3.

Come disposto dall’art. 22 comma 3 della L.R. n. 6/2025, “nei periodi di sospensione dell’attività ai sensi del primo periodo del comma 7 dell’articolo 9 e nei periodi di chiusura i locali dei bed & breakfast possono essere oggetto di locazione di natura transitoria ai sensi dell’articolo 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni.

I contratti di natura transitoria possono essere applicati solo nei comuni che hanno ottemperato alle disposizioni del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2017 e sono riservati, esclusivamente, per esigenze di lavoro. Il periodo di locazione varia da un minimo di 30 giorni a un massimo di 18 mesi e sono soggetti a registrazione presso l’Agenzia delle Entrate ma non sono soggetti al sistema ALLOGGIATI WEB, ci pensa l’Agenzia delle Entrate a comunicare i nomi dei locatari alle Questure.

  • Nell’allegato “A” al D.A. n. 2104 del 25.06.2025 al paragrafo 9) le parole “non possono superare un massimo di 270 giorni nell’arco dell’anno solare di cui almeno 90 consecutivi” sono sostituite dalle parole “sono disciplinati ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 25 febbraio 2025 n. 6”. Conseguentemente, sarà il titolare a decidere in quali periodi dell’anno opererà con apertura stagionale se non decide di lavorare tutto l’anno solare: così recita l’articolo 4 della legge regionale n. 6/2025: Art. 4. Periodi di apertura. 1. I periodi di apertura delle strutture turistico-ricettive si distinguono in annuali e stagionali. Per apertura annuale si intende un periodo di apertura superiore a duecentosettanta giorni complessivi nell’arco dell’anno solare. Per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non superiore a duecento settanta giorni complessivi nell’arco dell’anno solare di cui almeno novanta consecutivi. 2. Il titolare dell’attività comunica al dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, tramite posta elettronica certificata, le date di aperturae chiusura della struttura turistico-ricettiva.
  • PROBLEMATICA VILLAGGI ALBERGO – Durante l’incontro tra le Associazioni di categoria e l’Assessorato del turismo dello sport e dello spettacolo della Regione Siciliana lo stesso Assessorato ha ribadito che li “Villaggi turistici” verranno inseriti tra le strutture extralberghiere (sarebbe stato meglio creare una sezione “strutture ricettive all’aria aperta, come definite del Regolamento dell’Unione europea n. 692/2011 aggiornato dal Regolamento n. 1681/2019). D.A. N. 2014 25/06/2025 ALLEGATO A – 2) STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALBERGHIERE

Restiamo, comunque, in attesa di quanto indicato nel D.A. 2724/2025 “Art. 9 Il competente Servizio 3 “Osservatorio Turistico e dello Sport” del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo dovrà provvedere alla redazione dell’apposito testo coordinato che sarà pubblicato per esteso nel sito istituzionale dell’Amministrazione regionale. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ai sensi dell’articolo 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, ed in forma integrale nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

“E, per favore – conclude Saverio Panzica, che ringraziamo anche a nome dei nostri lettori – non parliamo di Testi Unici ma di testo coordinato dei decreti 2104 e 2724 entrambi del 2025. I testi unici sono ben altro: Sicurezza – Beni culturali ed ambientali – Imposte e redditi – Leggi pubblica sicurezza etc”."

Fonte: travelnostop.com

Leggi tutto

Halaesa Nebrodi 07/02/2025

Il GMT™ Halaesa-Nebrodi incontra Nicosia di Sicilia per sviluppare inediti percorsi esperienziali

Oggi, attraverso le pagine del nostro nostro sito, lanciamo una nuova partnership che unisce non solo Comunità vicine ma, soprattutto, raccoglie sotto un grande progetto due Territori dal grande fascino turistico: l'entroterra siciliano con la costa tirrenica.
Ciò grazie alla proposta di turismo esperienziale da alcuni anni portata avanti da Nicosia di Sicilia e dal team composto da Salvatore Burrafato, Samuel Granata e Valentina Bircher che, unendo strutture dal grande fascino, itinerari eno-gastronomici e tanta professionalità, hanno confezionato dei pacchetti turistici molto interessanti.  Il progetto ha il cuore proprio nella bellissima cittadina dell'ennese dove sono ubicate le strutture ricettive gestite da Valentina e Manuel ma si proietta con interesse verso tutto l'entroterra, là dove i monti Erei guardano il maestoso Etna, lungo sterminati campi coltivati a cereali e granaglie, dove da sempre si coltiva anche il fico d'india, l'ulivo e gli alberi da frutta.
Sono gli stessi luoghi dove l'allevamento bovino e suino, insieme alla pastorizia, erano e rimangono elementi trainanti dell'economia locale e che oggi guarda con interesse colture dimenticate quali quella dello zafferano.
A pochi chilometri da Nicosia si trova l'antica e affascinante masseria di Salvatore, scavata nella roccia, dove è possibile sperimentare un gustosissimo percorso enogastronomico ideato per abbandonarsi al piacere del cibo genuino e godersi in pieno relax la natura.

Con Salvatore, Manuel e Valentina abbiamo immaginato di unire i nostri progetti ideando un Pacchetto turistico davvero speciale e inedito che, partendo dall'entroterra percorra l'antica Via del grano e si completi ad Halaesa, là dove un tempo le imbarcazioni all'ancora del porto venivano caricate di derrate alimentari e distribuite all'Urbe.
Le giornate che trascorreremo insieme ai nostri Ospiti saranno arricchite da degustazioni eno-gastronomiche, visite guidate che partendo da Nicosia toccheranno diversi Comuni di Halaesa-Nebrodi e vi sarà anche il tempo per godersi dei momenti di puro relax, riempiendo così il bagaglio dei ricordi dei viaggiatori di immagini ed esperienze davvero indimenticabili. 

A breve sarà diffuso il Catalogo completo di Halaesa-Nebrodi con tutti i Pacchetti turisti proposti.

Leggi tutto

Riccardo Zingone 16/07/2025

Campanilismo e Marketing Territoriale in Halaesa Nebrodi

Agosto è alle porte e, finalmente, i Comuni di Halaesa Nebrodi hanno iniziato a pubblicare i cartelloni degli eventi estivi, offrendo un ricco intrattenimento a residenti e visitatori. [Qui il link per una visione completa e costantemente aggiornata].

L'offerta, come da tradizione, è variegata, spaziando dallo sport alle sagre, dalla cultura al teatro, e naturalmente, agli appuntamenti religiosi. Questi ultimi sono spesso affiancati da eventi musicali di grande richiamo, culminanti con gli immancabili spettacoli pirotecnici.


La Lungimiranza dei Nostri "Padri": Un Esempio di Marketing Ante Litteram

Un'attenta osservazione dei programmi comunali in Halaesa Nebrodi rivela un aspetto affascinante: non esiste una singola data in cui cadano contemporaneamente due importanti festività religiose. Trovo davvero interessante come i nostri "padri" abbiano avuto la lungimiranza di individuare, Comune per Comune, i giorni dedicati alle principali ricorrenze religiose e feste patronali, evitando accuratamente sovrapposizioni. Questo permetteva a tutti di recarsi, seppur in giorni diversi, nei vari paesi, alimentando così la propria fede.

Evidentemente, già allora era maturata una consapevolezza e sensibilità così profonde da far sentire ciascun abitante di una singola comunità parte integrante di un intero territorio, quantomeno nella fede. Il rintocco delle campane, pur provenendo da un singolo e specifico campanile, sembrava diffondersi a decine di chilometri di distanza, richiamando fedeli dai paesi vicini. Un eccellente esempio di visione, rispetto dei culti e lungimiranza da seguire e da applicare anche in chiave non strettamente religiosa. Se allora si poteva parlare di semplice e genuino buon senso, oggi, in un tempo in cui gli avvenimenti religiosi sono considerati anche attrattori turistici, potremmo inquadrare questa buona pratica nell'ambito del marketing territoriale.


Campanilismo e Marketing Territoriale: Un Rapporto Complesso

Ragionando in termini di marketing territoriale, il termine "campanilismo" assume, di norma, un significato decisamente negativo, contrapponendosi al concetto stesso di promozione del territorio.

Se è vero, infatti, che il campanilismo è sinonimo di una valorizzazione eccessiva delle proprie peculiarità, è altrettanto vero che si rischia con molta facilità di far scivolare una singola comunità verso l'isolamento, favorendo l'innalzamento di barriere decisamente controproducenti. Questo atteggiamento miope non guarda al territorio e alle sue interconnessioni, non genera valore e benessere, e ha inevitabili ripercussioni anche sul giudizio di chi ci osserva da lontano, inclusi turisti e investitori.

Un interessante studio condotto dall’Osservatorio Italiano sul Turismo ha evidenziato come l’implementazione di strategie di marketing territoriale efficaci possa aumentare il numero di visitatori fino al 30% in tre anni, generando non solo entrate turistiche, ma anche investimenti a lungo termine che rafforzano l’economia locale. Il che, tradotto in altri termini, significa che continuare a coltivare sterili campanilismi non è solo asfissiante per le comunità, ma ne sancisce la condanna a un ritardo progressivo del potenziale sviluppo turistico.


Il Campanilismo come Risorsa

Il campanilismo, inteso come rafforzamento della propria identità, può invece diventare un fattore attraente per il viaggiatore in cerca di esperienze autentiche. Allo stesso modo, la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti locali, così come dei beni paesaggistici o culturali, diventano tutti fattori determinanti che possono attrarre ulteriormente l'interesse del viaggiatore desideroso di entrare in intimo contatto con il luogo che visita e le persone che incontra.

Inoltre, il campanilismo alimenta una fitta rete di sostenitori e ambasciatori del proprio luogo di origine, veicolandone l'immagine in diverse maniere, tra le quali un ruolo sempre più determinante è rivestito dai canali social.


La Terza Via: Governare i Campanili

Dunque, i campanili vanno abbattuti o rafforzati? La risposta, come spesso accade, sta nel mezzo: i campanili vanno governati.

È necessario ricercare una ponderata sintesi tra i campanilismi e le azioni di marketing territoriale: essi vanno rafforzati, ma anche messi a fattore comune per innescare i necessari percorsi virtuosi di rigenerazione sociale ed economica di cui le piccole comunità hanno fortemente bisogno.

È essenziale curarli collocandosi nella giusta posizione, in modo da scorgerne la sagoma dell'altro, interpretandola non come ostacolo, ma come risorsa. Per ottenere ciò, è fondamentale cambiare paradigma e iniziare a ragionare in termini di Territorio, rielaborando il concetto di campanilismo in chiave di marketing territoriale.

Tutto ciò non solo è possibile, ma è anche necessario, perché genera interscambio culturale, sociale ed economico. Un intero territorio che si muove all'unisono secondo un'offerta turistica condivisa risulta certamente più attraente per il viaggiatore, che può vivere esperienze diverse in luoghi diversi. Allo stesso modo, rendere possibile l'acquisto di prodotti tipici o artigianali attraverso una rete di punti vendita disseminati in vari Comuni o in luoghi strategici genera benessere economico per il produttore e un rafforzamento d'immagine per l'intero territorio.

Basterebbe recuperare, nelle pieghe del nostro DNA, alcune tracce del buon senso dei nostri "padri" e metterle a disposizione delle comunità.

Leggi tutto

Lascia un commento

Cerca...